EUDR: aggiornamento della Direttiva Europea sulla Deforestazione
L’azienda fornisce un aggiornamento sullo stato della nuova Normativa Europea EUDR EU Deforestation Regulation (Reg. UE 2023/1115) e sul posizionamento di PALM Spa SB all’interno di questo percorso.
Tra le varie modifiche apportare rispetto al testo iniziale della Commissione, in linea con la posizione del Consiglio, il Parlamento ha approvato un rinvio generale di un anno dell’applicazione del regolamento. Le disposizioni dell’EUDR si applicherebbero:
- Dal 30 dicembre 2026 → per medie/grandi imprese
- Dal 30 giugno 2027 → per le micro/piccole imprese
Ai sensi dell’Art. 2(17), PALM è classificata come “commerciante” (trader) in quanto non immette per la prima volta prodotti in legno sul mercato dell’Unione, ma li mette a disposizione dopo che un operatore ha già eseguito gli adempimenti previsti.
Inoltre, in base ai criteri dimensionali richiamati dal Regolamento all’Art. 2(30), PALM rientra nella definizione di piccola-media impresa (PMI), non superando le soglie relative a numero di dipendenti, fatturato e totale di bilancio stabilite dalla direttiva contabile europea.
Questa classificazione determina che PALM sia soggetta agli obblighi previsti dall’Art.5 per i commercianti PMI, i quali non includono la redazione né la presentazione di una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) attraverso il sistema informativo europeo, obbligo invece riservato agli operatori e ai commercianti non-PMI. Per le PMI, le richieste si concentrano su tracciabilità, conservazione documentale e trasparenza nei confronti delle autorità competenti in caso di richiesta.
Allineamento di PALM ai requisiti:
PALM opera da sempre con filiere europee tracciate e certificate. I nostri prodotti derivano esclusivamente da legno proveniente da Paesi UE, contesto che lo stesso Regolamento riconosce come caratterizzato da un basso livello di rischio di deforestazione.
La nostra azienda è certificata PEFC, un sistema che integra procedure di Due Diligence conformi alla precedente Direttiva 995/2010 (EUTR) e che oggi rappresenta una base solida per soddisfare i requisiti dell’EUDR in materia di tracciabilità e verifica documentale dell’origine del legno. Ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento, gli obblighi previsti per i commercianti PMI si limitano alla tracciabilità e alla conservazione delle evidenze. La valutazione del rischio richiesta a PALM è quindi esclusivamente documentale e già pienamente coerente con le procedure previste dal nostro sistema di gestione PEFC.
Laddove i nostri fornitori, in qualità di operatori, renderanno disponibili i Reference Number generati dalle loro DDS, PALM provvederà a registrarli e a conservarli secondo quanto previsto dall’Art. 5.
In attesa della piena operatività del sistema informativo europeo e delle ulteriori linee guida attuative, PALM sta predisponendo un Registro Interno EUDR che organizzerà, in modo strutturato, le informazioni su fornitori, materiali approvvigionati, documenti di origine e flussi di tracciabilità.
Inoltre, coerentemente con i nostri valori di trasparenza e responsabilità, e pur non essendo un obbligo normativo per le PMI, PALM sta valutando l’estensione della propria certificazione PEFC con il nuovo modulo DDS PEFC-EUDR, specificamente sviluppato per attestare la conformità all’EUDR in forma certificata e verificata da ente terzo.
PALM conferma la propria adesione piena e proattiva ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/1115, nel rispetto del ruolo che la normativa attribuisce alle PMI della filiera del legno, e garantisce un progressivo aggiornamento del proprio sistema di tracciabilità e di dialogo con i fornitori. Rimaniamo a disposizione per approfondimenti.
