Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle detrazioni fiscali

Circolare dell\\\'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sulla possibilità d’accesso alle detrazioni del 55%

16 luglio 2008 Fonte: Anit News

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 283E) chiarisce alcuni dubbi sulla possibilità d’accesso alle detrazioni del 55% prendendo spunto da un quesito sull’agevolazione di un impianto a pannelli radianti.
In particolare:
||Detrazione delle spese per il rifacimento dell’impianto di distribuzione:
“L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
[…] si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.”
||Detrazione del 36%:
“In relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.”
||Modalità di fruizione della detrazione per interventi a cavallo tra il 2008 e il 2009:
“Relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione – come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 – si fa presente che il comma 1-quater, dell’art. 4, del decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell’anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità.”
||Modalità di fruizione della detrazione per spese pagate a rate:
“Per quanto concerne l’ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell’agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).”

Risoluzione283E AgenziaEntrate (pdf)


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