Il 55% anche per il solare termodinamico

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente alla produzione di energia termica. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011.

9 febbraio 2011

<p>La <b>detrazione del 55%</b> per la riqualificazione energetica degli edifici tocca anche il <b>solare termodinamico</b>. Nel bonus rientra, infatti, l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, <b>limitatamente alla produzione di energia termica e di acqua calda</b>. È quanto chiarisce <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9fbfce8045b3a3cc953c9d34b9bd7126/025_Com++st++Ris++Bonus+energia+per+il+termodinamico+07+02+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9fbfce8045b3a3cc953c9d34b9bd7126">l’Agenzia delle Entrate</a>, con la Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011, a un contribuente che, sulla base di una recente nota redatta dall’Enea, aveva richiesto la conferma del beneficio fiscale anche per gli impianti solari termodinamici. </p><p>L’Agenzia ha quindi approvato il <b>parere dell’Enea del 26 novembre</b> scorso riguardante la qualificazione di questi impianti e in cui aveva sottolineato come i sistemi termodinamici a concentrazione solare, che utilizzano il sole per produrre energia termica, convertibile anche in energia elettrica, siano pienamente assimilabili agli impianti solari. <br />L’Enea aveva anche distinto i sistemi utilizzati per la sola produzione di acqua calda, per i quali spetta interamente la detrazione, da quelli per la produzione combinata di energia elettrica e termica, per i quali la detrazione spetta limitatamente agli usi termici.</p><p>Inoltre, in riferimento alla certificazione di qualità che viene richiesta per la detrazione fiscale, l’ENEA specifica che la <b>normativa vigente</b> per i collettori solari (EN 12975) è applicabile e nel caso in cui la normativa comunitaria non risulti applicabile basterà un’approvazione dalla stessa Enea comprovante la prestazione del sistema.<br />L’Agenzia delle Entrate, oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questi impianti, fornisce una <b>precisazione sulla quota di spesa detraibile</b>: nel caso si tratti di un impianto a produzione combinata, può essere data dalla percentuale di energia prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto. </p><p>La Legge di stabilità 2011 ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2011 e la detrazione, ha precisato l’Agenzia, è stata divisa in dieci quote costanti di pari importo, invece che cinque quote come stabiliva la precedente normativa per il 2009 e 2010. </p><p>In allegato (pdf) il testo della Risoluzione 12/E. </p><p></p>

Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 (pdf)


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