Il prezzo dell’offerta dei certificati verdi del GSE per il 2009

Fissati per il 2009 il prezzo di offerta dei CV del GSE e il prezzo di ritiro dei CV di cui all’articolo 15, comma 1 del DM 18/12/2008

4 febbraio 2009

<p>Il Gestore dei Servizi Elettrici, ai sensi della Finanziaria 2008, rende noto il prezzo di offerta dei propri Certificati Verdi (CV) per l’anno 2009. Tale prezzo è pari a <b>88,66 €/MWh, al netto di IVA</b>, calcolato come differenza tra: <br />- il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall’articolo 2, comma 148 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pari a <b>180,00 €/MWh</b>; <br />- il valore medio annuo registrato nel 2008 del prezzo di cessione dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a <b>91,34 €/MWh</b>, definito dalla AEEG con la deliberazione ARG/elt n. 10/09. </p><p>Inoltre, in applicazione <b>dell’articolo 15, comma 1 del DM 18 dicembre 2008</b> il GSE informa che:<br />- entro il mese di marzo 2009 i detentori di CV rilasciati per le produzioni riferite agli anni 2006, 2007 e 2008 (ad eccezione di quelli relativi a impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento) potranno richiedere il ritiro dei medesimi CV al GSE;<br />- il GSE provvederà al ritiro entro il mese di giugno 2009;<br />- il prezzo di ritiro dei CV, corrispondente al prezzo medio ponderato delle contrattazioni di CV registrate sul Mercato del GME nel triennio 2006-2008, è pari a <b>98,00 €/MWh</b>, al netto di IVA.</p><p>Infine il GSE comunica agli operatori che, in considerazione:<br />- dei valori, per l’anno 2009, del prezzo di ritiro dei CV di cui all’ articolo 15, comma 1 del DM 18 dicembre 2008 e del prezzo di offerta dei CV del GSE;<br />- dell’attuale eccesso di offerta di CV presenti sul mercato (anche per le disponibilità residue di CV degli anni 2006 e 2007);<br />il GSE sospenderà la collocazione sul mercato dei CV nella propria disponibilità fino al termine previsto per la verifica annuale di adempimento all’obbligo (31 marzo 2009).</p><p>Per i soggetti all’obbligo che alla data del 31 marzo 2009 risultassero inadempienti si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del richiamato decreto ministeriale del 18 dicembre 2008.</p>

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